Il D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 97/2016, oltre a quello documentale (accesso agli atti) istituito dalla Legge n. 241/1990, prevede due diversi istituti di accesso:
l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato.
Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo: cosiddetto “accesso civico semplice”.
Il comma 2 del medesimo articolo 5, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, prevede il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti di cui all’articolo 5-bis del medesimo decreto: cosiddetto “accesso civico generalizzato”.
La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5 co. 1 del D. Lgs. 33/2013, così come la richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 co. 2 del medesimo Decreto, va inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ARLIR, compilando l’apposito modulo inserito nelle sezioni dedicate.