Avviso pubblico contenente informazioni e dati necessari, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, per la sollecitazione di proposte di partenariato pubblico-privato a iniziativa privata ai sensi dell’art. 193, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 aventi ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti nel territorio della Regione Liguria

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FAQ

Si conferma che, in coerenza con la disciplina dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023, l’eventuale integrazione del progetto di fattibilità posto a base di gara sarà a carico del titolare della proposta selezionata, anche ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38 del D.lgs. n. 36/2023.

Si conferma che il Piano Economico Finanziario dovrà includere sia i costi sostenuti per la predisposizione della proposta, sia quelli relativi al progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo degli elaborati previsti dall’Allegato I.7. Tali importi dovranno essere indicati nel rispetto del limite massimo del 2,5% del valore complessivo dell’investimento, come previsto dall’Avviso.

Le somme a disposizione dell’Amministrazione non sono predeterminate nell’Avviso in quanto saranno determinate nella successiva fase della gara per l’affidamento della concessione; esse dovranno essere stimate dal proponente sulla base della normativa vigente e delle prassi di settore. Tali somme comprendono, a titolo esemplificativo, le attività tecniche e amministrative connesse all’esecuzione dell’intervento, quali direzione lavori, collaudi, sicurezza e funzioni tecniche.

L’eventuale previsione di meccanismi di riequilibrio è rimessa alla proposta del proponente nella bozza di convenzione e sarà oggetto di valutazione nell’ambito della sostenibilità del PEF e dell’allocazione dei rischi nonché della valutazione della bozza di convenzione. La proposta dovrà essere coerente con le delibere di ARERÀ in materia di regolazione tariffaria, con la normativa nazionale e regionale nonché con la pianificazione regionale e di ambito vigente.

Si conferma che il Piano Economico Finanziario dovrà essere asseverato da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, quali istituti di credito, intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB, società di revisione o revisori legali. A differenza del D.lgs. n. 50/2016 (art. 183, comma 9), il D.lgs. n. 36/2023 non specifica i soggetti abilitati all’asseverazione del PEF nell’ambito della procedura di cui all’art. 193. Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 4 febbraio 2026, n. 917, ha ritenuto che “non si rinviene pertanto una regola applicabile al caso di specie che giustifichi il giudizio di inidoneità dell’asseverazione compiuta dal “revisore contabile singolo e dunque da persona fisica”. Alla luce della richiamata giurisprudenza, deve ritenersi legittimato all’asseverazione anche un revisore persona fisica.

Si conferma che non è previsto il diritto di prelazione e che l’unica forma di tutela del promotore è rappresentata dal rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nel limite massimo del 2,5% del valore dell’investimento, in caso di mancata aggiudicazione, purché puntualmente dimostrate e previa verifica da parte dell’Amministrazione. Non sono previste ulteriori forme di tutela.

Il requisito relativo alla realizzazione e gestione di impianti su scala industriale negli ultimi dieci anni non è limitato esclusivamente a impianti di termovalorizzazione di pari taglia.

Si conferma che la tariffa oggetto di valutazione è quella relativa all’impianto a regime e dovrà risultare coerente con il Piano Economico Finanziario presentato dal proponente.

Con riferimento al quesito, si precisa che il parametro di valutazione “Tariffa” di cui all’art. 7.2 dell’Avviso è riferito all’importo della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani (€/tonnellata) così come indicato dal proponente, in coerenza con il Piano Economico-Finanziario presentato.
La valutazione delle proposte non si esaurisce tuttavia nel solo parametro tariffario, ma avviene nell’ambito di un sistema articolato di criteri tra loro complementari, finalizzato a individuare la soluzione complessivamente più rispondente all’interesse pubblico.
In tale contesto, anche in presenza di valori tariffari analoghi o coincidenti, la differenziazione tra le proposte sarà operata sulla base degli ulteriori criteri previsti dall’Avviso, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione, alla qualità tecnica e ambientale della proposta e alla sostenibilità economico-finanziaria complessiva dell’intervento.
Con specifico riguardo alle differenze nei tempi di entrata in esercizio e nella durata della concessione, si evidenzia che tali elementi non incidono direttamente sul parametro tariffario, ma rilevano nell’ambito della valutazione complessiva della proposta, in particolare nel criterio relativo al Piano Economico-Finanziario, che tiene conto dell’equilibrio dell’operazione, del tempo di ritorno degli investimenti e della durata contrattuale.
L’individuazione della proposta di pubblico interesse avviene, pertanto, sulla base di tutti i parametri indicati nell’avviso e non solo sulla base della tariffa.

Per ricadute positive in tema di fornitura energetica si intendono tutte le soluzioni in grado di generare benefici concreti per il territorio, quali la cessione di energia elettrica o termica a utenze locali, lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento, il supporto a comparti industriali o altre forme di valorizzazione energetica con impatti economici e ambientali favorevoli.

Si conferma che i tempi oggetto di valutazione riguardano le fasi di progettazione e costruzione dell’impianto, mentre restano esclusi i tempi dei procedimenti autorizzativi, in quanto non interamente nella disponibilità del proponente.

Il punteggio relativo al Piano Economico Finanziario sarà attribuito mediante una valutazione comparativa tra le proposte, applicando il metodo del confronto a coppie, che consente di esprimere un giudizio complessivo sulla sostenibilità, sull’equilibrio economico-finanziario, sulla coerenza degli indicatori utilizzati e sul value for money.

Si conferma che è possibile presentare una copia firmata della relazione tecnica, in aggiunta a quella integrale, con parti oscurate a tutela di segreti tecnici e commerciali, purché effettivamente esistenti e dimostrabili secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza.

Si precisa che l’acquisizione dell’area da parte dell’Amministrazione e l’attribuzione del diritto di superficie al concessionario avverranno a seguito dell’aggiudicazione della concessione, dopo la verifica dei requisiti. Le modalità operative e puntuali saranno definite negli atti della successiva procedura.

Si precisa che l’acquisizione dell’area sarà riferita alla proposta risultata migliore e posta a base della successiva gara e, conseguentemente, all’area funzionale alla realizzazione dell’impianto oggetto di affidamento. Non è pertanto prevista l’acquisizione di aree riferite a proposte non selezionate.

L’acquisizione dell’area avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di diritto pubblico applicabili. Le specifiche modalità (compravendita o eventuale ricorso ad altri strumenti previsti dall’ordinamento) saranno definite nella successiva fase di gara, in coerenza con l’interesse pubblico e con il quadro normativo di riferimento.

Si precisa che la determinazione del valore dell’area sarà effettuata dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’Avviso. Con riferimento al diritto di superficie, le relative modalità di determinazione economica saranno definite negli atti della successiva procedura, in coerenza con i principi di congruità e trasparenza.

Si conferma che l’acquisizione dell’area, a condizione che sussistano i presupposti per la realizzazione dell’impianto, avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa si trova, fermo restando quanto potrà essere eventualmente disciplinato negli atti della successiva gara con riferimento a specifiche esigenze progettuali o condizioni di utilizzo.

Il concessionario dovrà acquisire il diritto di superficie, la nuda proprietà spetterà all’Amministrazione. Alla scadenza della concessione il diritto di superficie si estinguerà e la proprietà dell’area e dell’impianto si consoliderà in capo all’Amministrazione.

In relazione al parametro A1, il valore oggetto di valutazione deve essere riferito al corrispettivo unitario di trattamento presso l’impianto, espresso in €/tonnellata conferita. Resta ferma la possibilità per il proponente di rappresentare, in sede di proposta, il costo complessivo del segmento terminale del ciclo, comprensivo delle attività di trasferimento e adduzione, ai fini della valutazione complessiva della sostenibilità economica dell’intervento, senza che tali componenti incidano direttamente sul valore comparativo del parametro A1.

Si conferma che, ai fini della completezza del PFTE, debba essere ricompresa una analisi strutturata dei flussi logistici in ingresso all’impianto.

Tale analisi costituisce elemento essenziale per:

  • dimostrare la fattibilità operativa del modello proposto; 
  • garantire la coerenza con il fabbisogno territoriale; 
  • supportare la sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa.

In particolare, si devono includere:

  • bacini di provenienza dei rifiuti; 
  • modalità di trasporto (gomma, ferro, intermodale); 
  • capacità di movimentazione; 
  • stima dei costi operativi; 
  • valutazione della sostenibilità del modello distributivo

Nell’ambito del parametro B “Sostenibilità ambientale”, si ritiene che possano essere considerati anche gli impatti ambientali complessivi del sistema di adduzione dei rifiuti all’impianto.

Pertanto, elementi quali:

  • riduzione delle emissioni da trasporto,
  • contenimento del traffico pesante,
  • minore congestione infrastrutturale,
  • impatti locali sui territori attraversati

possono essere valorizzati, in quanto contribuiscono alla qualità ambientale complessiva della proposta.

Il sub-criterio E4 deve essere interpretato in senso estensivo e funzionale, includendo non solo l’accessibilità viaria del sito, ma anche la presenza o realizzabilità di connessioni infrastrutturali alternative.

Assumono pertanto rilevanza:

  • collegamenti ferroviari, 
  • soluzioni intermodali, 
  • accessi portuali, 
  • infrastrutture logistiche integrate. 

Il tutto nell’ottica di:

  • ottimizzare i flussi, 
  • ridurre gli impatti ambientali, 
  • migliorare l’efficienza complessiva del sistema.

Nel PEF asseverato, occorre includere tra le assunzioni economiche rilevanti anche i costi e benefici derivanti dal modello logistico adottato.

In particolare, il modello logistico incide su:

  • costi operativi (trasporto, movimentazione, gestione flussi);
  • efficienza complessiva del sistema;
  • accessi portuali, 
  • equilibrio economico-finanziario della concessione.

Pertanto, la sua rappresentazione:

  • contribuisce alla trasparenza della proposta;
  • ridurre gli impatti ambientali, 
  • consente una più corretta valutazione della sostenibilità nel lungo periodo.